Il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previgente Codice dei contratti pubblici, entrambi applicabili alla fattispecie ratione temporis, stabilisce all’art. 106, comma 2, che l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano, tra altro, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori.
La disposizione si è tradotta, nel disciplinare della gara in esame, in due prescrizioni, la prima contenuta nel punto XI, secondo cui “Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente è tenuto a eseguire obbligatoriamente, a pena di esclusione, un sopralluogo sulle aree interessate dai lavori. Il sopralluogo deve essere effettuato dal direttore tecnico o da un legale rappresentante del concorrente, come risultanti dal certificato CCIA o dall’attestazione SOA, oppure da un soggetto appositamente delegato, purché dipendente del concorrente…”, la seconda contenuta nel punto A. 17), concernente la “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio con le modalità di cui al paragrafo XI del presente Disciplinare”.
La giurisprudenza, anche di recente richiamata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 24.10.2018 n. 6059, afferma che:
A questo link il testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato.
Fonte: Consiglio di Stato sez. V